E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art61 · fonte del testo