Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il limite di eta' per la cessazione dal servizio continuativo e' stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti e per i finanzieri. I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art16 · fonte del testo
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