Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I vicebrigadieri si distinguono in: vicebrigadieri in servizio continuativo; vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma; vicebrigadieri in congedo; vicebrigadieri in congedo assoluto. Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva. Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art1 · fonte del testo
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