Nessuna quota-parte territoriale di partenza e' dovuta all'Amministrazione postale italiana. Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonche' quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

Testo vigente dal 17 luglio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-15;446~art2 · fonte del testo