Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della, gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro. Provvede, altresi', a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1868~art8 · fonte del testo