Il liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza. Entro il termine previsto all'art. 1 del presente decreto il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana e per il tesoro, e successivamente pubblicato, a cura del liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.
Testo vigente dal 28 luglio 1948
