All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvedera' fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1868~art9 · fonte del testo