I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.2 E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente "Gioventu' italiana", salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.2 I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione. L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente. Nello stesso termine, trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo. Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprieta', dal momento del trasferimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale." Ha inoltre dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita' in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale."

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 180/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    La procedura di trasferimento prescritta dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana deve essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto ma anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione di enti pubblici nazionali del tipo della "Gioventu` italiana". Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, dalla legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita` in atto svolte dall'ente Gioventu` italiana", nonche` del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 5 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 2 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/1980

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1980

    È inamissibile, per genericita` delle censure, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabelle a (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa dalla Regione Lazio in quanto la Regione ricorrente non precisa sotto quali profili la riserva allo Stato di beni situati nella citta` di Roma ma eterogenei ed aventi diverse destinazioni venga a porla in una situazione di ingiustificata disparita` di trattamento rispetto alle altre Regioni e non chiarisce a quali titoli e con quali conseguenze il legislatore statale avrebbe dovuto trasferirle i beni stessi in applicazione dell'art. 117 Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio).

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 2 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 6 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale." Ha inoltre dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita' in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art2 · fonte del testo