I beni immobili utilizzati per le funzioni statali relative ai profughi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sono trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' stabilite negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, successivamente alla data 31 dicembre 1998. Sono altresi' trasferiti con le stesse modalita' gli immobili privi di destinazione istituzionale in atto, idonei al ricovero di profughi stranieri o rifugiati politici, anche se di natura demaniale. A decorrere dal 1› gennaio 1999, le province autonome di Trento e di Bolzano, a richiesta dello Stato e d'intesa con il medesimo, mettono a disposizione a titolo gratuito, secondo le esigenze temporali indicate nella richiesta, beni immobili idonei da destinare agli interventi di prima assistenza e di protezione umanitaria in favore di immigrati stranieri.

Testo vigente dal 22 gennaio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;495~art4 · fonte del testo