Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e' istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilita', percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto. Detto contributo e' posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 1965, n. 220

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La L. 29 marzo 1965, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1963, e' abrogato l'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233".

Testo vigente dal 22 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1962 al 22 aprile 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 marzo 1965, n. 220

    La L. 29 marzo 1965, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1963, e' abrogato l'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;233~art4 · fonte del testo