Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, e' dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,50 per cento e' posto a carico dei datori di lavoro e 1° 1,50 per cento a carico dei lavoratori.

Testo vigente dal 11 giugno 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art8 · fonte del testo