Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1980, n. 127.
Abrogato dal 27 aprile 1980
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1980, n. 127.
Abrogato dal 27 aprile 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1967 al 27 aprile 1980. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza. La misura del contributo annuo potra' essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza. L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art19 · fonte del testo
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