Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
Abrogato dal 1 maggio 1968
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
Abrogato dal 1 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968. 27 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque eta', purche' possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art13 · fonte del testo
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