Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. 198 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alla scadenza delle concessioni e nei casi di rinunzia o di decadenza previsti nei disciplinari di cui all'art. 1, i serbatoi, le centrali elettriche ed i canali principali di irrigazione, passeranno senza compenso in proprieta' dello Stato.
tolto: Nel disciplinare saranno stabilite le modalita' per l'eventuale concessione di compensi per quelle opere che il concessionario intenda eseguire dopo il primo trentennio, salva in ogni caso la preventiva approvazione del ministro dei lavori pubblici.
tolto: Lo Stato avra' inoltre il diritto di acquistare ogni altro edificio, macchinario e impianto di distribuzione o di utilizzazione (escluse le condutture e le opere accessorie per la distribuzione di acqua potabile) corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore venale calcolato indipendentemente dalla concessione. Tale prezzo sara' determinato d'accordo fra il Governo ed il concessionario; ed in caso di dissenso, da una Commissione costituita ai sensi del precedente art. 6.
tolto: Le condutture ed opere accessorie per la distribuzione di acqua potabile passeranno in proprieta' dei Comuni interessati mediante compensi da determinare a norma del comma precedente.
tolto: Il concessionario potra' stipulare contratti di vendita di acqua e di energia elettrica con scadenza oltre quella della concessione, sempreche' ottenga la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-07-11;985~art8 · fonte del testo
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