Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei disciplinari di cui all'art. 1 verranno stabiliti i termini per l'inizio e per la ultimazione delle opere, l'ammontare delle cauzioni che i concessionari dovranno depositare a garanzia degli obblighi inerenti alle concessioni, i casi di decadenza per l'inadempimento di tali obblighi e per la inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
tolto: Il Ministero dei lavori pubblici esercitera' un'alta vigilanza sulla costruzione, sull'esercizio dei serbatoi nei riguardi del regime idraulico e per l'osservanza delle norme stabilite nei disciplinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-07-11;985~art7 · fonte del testo
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