L'articolo 538 del ((codice di procedura civile)) e' sostituito dal seguente: "Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".

Testo vigente dal 21 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 21 marzo 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

L'articolo 538 del codice di tolto: proceduta aggiunto: procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art10 · fonte del testo