Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.
tolto: Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale, gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al presidente dell'Ente nel termine di due mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione del ruolo.
tolto: Il reclamo non sospende il pagamento.
tolto: L'accoglimento del reclamo costituisce titolo per ripetere il Contributo pagato in eccedenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del contributo minimo di lire cinquanta di cui all'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1938~art7 · fonte del testo
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