Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

tolto: I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

tolto: I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Provincie.

tolto: Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilita' e incompatibilita' stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresi', applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

tolto: I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

tolto: L'ufficio di rettore e' gratuito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-27;2962~art3 · fonte del testo