Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilita' e incompatibilita' stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilita' degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilita' di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.
tolto: Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.
tolto: L'ufficio di preside e di vice preside e' gratuito.
tolto: In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno puo' assegnare al preside e al vice preside un'indennita' di carica, che grava sul bilancio della Provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-27;2962~art2 · fonte del testo
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