L'articolo 542 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 542 - Concorso di coniuge e figli. - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art178 · fonte del testo