L'articolo 538 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi muore non lascia figli legittimi ne' naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art174 · fonte del testo