L'articolo 178 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art57 · fonte del testo