L'articolo 409 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 409 - Effetti dell'affiliazione. - L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori. L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302. Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui. Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art166 · fonte del testo