L'articolo 405 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 405 - Assenso del coniuge per l'affiliazione. - Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale. Se il coniuge e' nella impossibilita' di manifestare la sua volonta', il giudice tutelare puo', per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art164 · fonte del testo