L'articolo 324 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • 1)i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • 3)i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
  • 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art147 · fonte del testo