Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art117 · fonte del testo