Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989. 273 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente legge, e' riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purche' a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purche' entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 9 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e' determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilita' in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge. L'Ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art10 · fonte del testo
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