Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989. 150 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilita' dell'imputato. 3. Salvo che sia offerta idonea cauzione per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale. 4. La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'accertamento".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art5 · fonte del testo
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