Art. 2 — Entrate della Regione
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. 68 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:
tolto: a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
tolto: b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art2 · fonte del testo
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