Art. 9 — Autonomia fiscale della Regione
Articolo abrogato dal d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184.
Abrogato dal 31 dicembre 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184.
Abrogato dal 31 dicembre 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2011 al 31 dicembre 2017. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La regione Valle d'Aosta puo' con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2017, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12~art9 · fonte del testo
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