Art. 85 231 — Disposizioni regolamentari

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

  • a)le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  • b)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313));
  • c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 28 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 2001 al 28 febbraio 2003. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.

b) tolto: i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art85 · fonte del testo