Art. 51 — Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:

  • a)le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313));
  • c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 28 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 28 febbraio 2003. 24 parole tolte, 11 parole aggiunte.

b) tolto: il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art51 · fonte del testo