Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle stesse pene di cui al precedente articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta, comunque, il suo nome, ovvero la sua attivita' professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.
tolto: La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-06;1074~art2 · fonte del testo
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