Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, e' punito con la multa da L. 500 a L. In caso di recidiva la pena e' della detenzione da uno tre mesi e della multa da L. 2000 a L. 5000.
tolto: Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al presente articolo e' confiscato. In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della Provincia puo' ordinare la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e, contemporaneamente, anche il sequestro del materiale adoperato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-06;1074~art1 · fonte del testo
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