Un avviso contenente gli estremi della denuncia e' comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non e' noto, e' affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorita' marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia e' presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale e' successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art461 · fonte del testo