Un avviso contenente gli estremi della denuncia, e' affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed e' comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti. L'avviso e' comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse. Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia e' data altresi' comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia e' data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art448 · fonte del testo