La denuncia prevista dall'articolo 501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione e' stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e le altre eventuali notizie. L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa e' presentata per iscritto, il giorno e l'ora in cui e' pervenuta all'ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette. Della denuncia, e' presa nota, in un registro, conforma" al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d'ufficio. Sul richiesta dell'interessato, l'autorita', marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art447 · fonte del testo