Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando e' fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice. Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art423 · fonte del testo