Art. 268 c.nav. — Forma della dichiarazione

La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art268 · fonte del testo