Art. 265 c.nav. — Dichiarazione di armatore

[1]Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

[2]Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.

[3]Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art265 · fonte del testo