Art. 405 — Comando di navi marittime in acque interne e viceversa
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possano comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art405 · fonte del testo
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