Art. 404 — Navi con motore ausiliario
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell'articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocita' non superiore alle sette miglia orarie. In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato puo' contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purche' le sistemazioni di bordo lo consentano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art404 · fonte del testo
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