Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 243 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli ufficiali i servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:
tolto: a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
tolto: b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesimo, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti ai termine dei corso stesso;
tolto: c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere b) e c) e' determinato di volta in volta dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma. I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere b) e o) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art6 · fonte del testo
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