Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati al sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni. Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che: autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici; siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale; acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art5 · fonte del testo
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