Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento e' determinata dal Ministro per la difesa ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina e' ridotto fino durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio gia' trascorso alle armi. Il servizio e' sempre di un mese per: gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali; i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art22 · fonte del testo
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