Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 15 che non superino il "corso superiore tecnico" sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comune, per un periodo non inferiore a un mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art20 · fonte del testo
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