Provvedimento abrogato dal decreto 10 giugno 1998, n. 305.
Abrogato dal 8 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal decreto 10 giugno 1998, n. 305.
Abrogato dal 8 settembre 1998
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3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998. 260 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilita' ambientale, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un comitato tecnico-scientifico. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validita' dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA S.p.a. adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere e' proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attivita' concernente le finalita' del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attivita' di cui al capo II.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 GIUGNO 1998, N. 305
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art7 · fonte del testo
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