Provvedimento abrogato dal decreto 10 giugno 1998, n. 305.
Abrogato dal 8 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal decreto 10 giugno 1998, n. 305.
Abrogato dal 8 settembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 GIUGNO 1998, N. 305
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art6 · fonte del testo
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