[1]All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

[2]Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilita' lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai due terzi". All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".

Testo vigente dal 15 marzo 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1969 al 15 marzo 1970. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilita' lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacita' lavorativa, tolto: non di natura aggiunto: di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi". All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;743~art5 · fonte del testo