All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche: L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente: "La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa,((di natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio". Al penultimo comma le parole: "una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai due terzi".

Testo vigente dal 15 marzo 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1969 al 15 marzo 1970. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… sostituito dal seguente: "La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, tolto: nondi naturaaggiunto: di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio". … assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, tolto: non di natura aggiunto: di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;743~art4 · fonte del testo